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DOPO SVARIATI ANNI DI SODALIZIO IL TEAM FULLMONTY QUEST'ANNO HA DECISO DI COSTITUIRSI COME ASSOCIAZIONE SPORTIVA CON IL NOME "ASD FULLMONTY TRAVEL". DOPO L'ATTO COSTITUTIVO ABBIAMO APPROVATO IL NOSTRO STATUTO.
STATUTO
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE.
Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Latina, una Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica FULLMONTY TRAVEL", in breve "A.S.D. FULLMONTY TRAVEL".
La sede potrà essere variata in ogni momento con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni e/o organismi appartenenti ai settori in cui opera, così come affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, a Federazioni sportive nazionali ed agli organismi aderenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L’Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva, ovvero delle altre associazioni e/o organismi cui l'Associazione intende aderire oppure affiliarsi.
TITOLO II: SCOPO - OGGETTO
Art. 2 - L'Associazione è un centro permanente con finalità sportiva dilettantistica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, sociali, e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3 - L'Associazione si propone di:
a) promuovere, sviluppare e praticare, curando anche l’aspetto organizzativo e logistico, attività sportive dilettantistiche in ogni loro forma, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti discipline, con la precisazione che le stesse potranno essere modificate e/o ampliate in ogni momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo:
- Cicloturismo e Cicloescursionismo, Mountain Bike, Ciclismo e Ciclocross;
c) promuovere attività scientifiche e didattiche per la divulgazione di informazioni, l’avvio, la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle diverse discipline sportive;
e) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
f) La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
Inoltre l’Associazione, mediante specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà:
g) istituire apposite commissioni di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi statutari;
h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
Art. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO III: SOCI
Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società, gli Enti ed altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
I soci fondatori sono:
1. BATTISTI ORLANDO, nato a Latina il 14/06/1969, 2. ORTENZI ALESSANDRO, nato a Latina il 19/09/1975, 3. ERCOLANI LEONARDO, nato a Latina il 20/02/1960, 4. GAMBA WALTER, nato a Latina il 20/02/1960, 5. IANNACCONE WALTER, nato a Latina il 19/02/1958, 6. MOLESINI MARIO, nato a Latina il 21/05/1956, 7. MOLESINI MAURO, nato a Latina il 24/07/1960, 8. MUSTO MAURO, nato a Latina il 24/02/1962, 9. VASSALLO SILVIO, nato a Latina il 05/05/1954, 10. PUPPO DAMIANO, nato a Latina il 26/03/1972, 11. RICCIO ROBERTO, nato a Latina il 25/10/1965, 12. TOLDO FRANCESCO, nato a Latina il 03/10/1981, 13. CASCONI PAOLO, nato a Latina il 21/05/1966, 14 MARANGON UMBERTO, nato a Latina il 10/05/1946.
La rappresentanza legale è attribuita al Sig. BATTISTI ORLANDO, che assume la presidenza e le funzioni di coordinamento dell’associazione.
Art. 6 - L'adesione all'Associazione è libera e volontaria. Chiunque desideri essere ammesso come socio dovrà farne specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione della/e sezione/i alla/e quale/i intende aderire, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto ed a rispettare i Regolamenti adottati e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione; le richieste inoltrate da soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi al riguardo entro venti giorni dalla data della richiesta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, previo pagamento del contributo associativo e delle eventuali ulteriori quote dovute; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 – I soci sono tenuti a versare all’Associazione il contributo associativo e le eventuali ulteriori quote dovute come stabilito, in funzione dei programmi di attività, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il contributo e le quote non potranno mai essere restituite in alcun caso, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 8 - La qualità di socio dà diritto a:
a) partecipare in generale alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
b) partecipare in particolare alle attività promosse dall’Associazione nell’ambito della/e sezione/i alla/e quale/i si è aderito;
c) godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi dell’Associazione ed esprimere il proprio voto in sede di Assemblea straordinaria, a condizione di aver raggiunto la maggiore età e di possedere almeno sei mesi di anzianità associativa; non possono comunque essere eletti alle cariche sociali coloro per i quali sussistono condizioni di ineleggibilità ai sensi di legge.
I soci sono obbligati a:
a) attenersi allo Statuto e rispettare i Regolamenti adottati e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
b) versare il contributo associativo e le eventuali ulteriori quote.
TITOLO IV: RECESSO - ESCLUSIONE
Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte, per estinzione dell'Associazione.
Art. 10 – Il recesso è operata dal socio tramite dimissioni da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 11 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
b) si renda moroso del versamento del contributo associativo per un periodo superiore ad un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Le deliberazioni assunte in materia di esclusione debbono essere motivate e comunicate ai soci destinatari con le medesime forme previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci; la comunicazione non è necessaria nel caso di cui alla precedente let. b). Il socio interessato dal provvedimento ha dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operante con la relativa annotazione nel Libro Soci, che avviene decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione se non è stata chiesta la convocazione dell’Assemblea dei soci ovvero a seguito della deliberazione dell’Assemblea stessa che abbia eventualmente ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V: FONDO COMUNE – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE
Art. 12 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, dalle ulteriori quote stabilite per la partecipazione alle attività, da eredità, donazioni o legati, dai contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi da realizzare nell’ambito dei fini statutari, dalle entrate derivanti da prestazioni convenzionate, dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, turistica, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premio, da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo, anche di natura commerciale, da eventuali avanzi di gestione. Concorrono altresì a costituire il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Art. 13 - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo in tempo utile per essere presentato all'Assemblea dei soci ed approvato da quest’ultima entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - SEZIONI
Art. 14 - Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente .
Art. 15 - L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione è effettuata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (distanziate di almeno un’ora); è ammessa, in alternativa all’affissione nella sede sociale, la convocazione mediante comunicazione da inviare ai soci con mezzi postali od elettronici (raccomandata fax, e-mail, sito internet, ecc.) entro lo stesso termine. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio voto, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti in materia di elettorato attivo e passivo e per l’espressione di voto in caso di Assemblea straordinaria. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, con il limite però di una sola delega per ciascun socio. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti (tranne che in caso di scioglimento dell’Associazione).
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere portate a conoscenza dei soci con le stesse modalità previste per la sua convocazione.
Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:
a) decide gli indirizzi programmatici; b) approva i bilanci consuntivo e preventivo; c) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ; d) approva gli eventuali regolamenti; e) delibera su tutte le altre questioni riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un quinto dei soci; in tali ultimi due casi la convocazione deve aver luogo entro sette giorni dalla data della richiesta. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.Art.
17 - Nel caso di Assemblea nell’ambito della quale è prevista l’elezione degli organi dell’Associazione, la convocazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima. Per l’espressione di voto per l’elezione degli organi dell’Associazione la delega non è ammessa, in quanto tale diritto deve essere esercitato direttamente dal socio.
Il diritto di voto per l’elezione degli organi dell’Associazione potrà essere esercitato anche con mezzi postali; in tal caso dovrà però essere preliminarmente predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci un regolamento che ne disciplini le relative modalità.
Le nomine dei componenti degli organi si fanno a scheda segreta, esprimendo un numero di preferenze pari al numero dei membri degli organi. Se richiesto all’unanimità dall’Assemblea, è possibile la votazione palese per alzata di mano.
Art. 18 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei voti:
- dei presenti per le modifiche statutarie; - degli associati per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra i soci ed eletti dall’Assemblea dei soci. Possono essere eletti i soci, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato la propria candidatura in forma scritta al Consiglio Direttivo uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri non possono ricoprire incarichi analoghi in altre associazioni o società sportive aventi le medesime finalità sportive, pena la radiazione o sospensione dall’incarico. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tali cariche devono essere disgiunte; solo nel caso di tre membri, un componente può ricoprire contemporaneamente due cariche. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri, e comunque almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La convocazione avviene con le medesime forme previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; non è ammessa la presenza per delega. In casi di presenza di tutti i membri, può tenersi una regolare seduta anche in assenza di preventiva convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo potrà tenere riunioni anche in forma virtuale assumendo le proprie decisioni con mezzi telematici; in tal caso dovrà però essere preliminarmente predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci un regolamento che disciplini le modalità di funzionamento delle riunioni.
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con propria deliberazione, approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente, dimissionario o meno, è tenuto a convocare l’Assemblea straordinaria dei soci, con le forme già descritte, perché provveda alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 21 - Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione, assistendo il Presidente nei suoi compiti. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia del fondo economico dell'Associazione e ne tiene la contabilità, gestendo le entrate e le uscite.
Art. 22 – Con deliberazione dell’Assemblea dei soci può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti; tale organo verrà eletto dall’Assemblea stessa e sarà composto da tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio viene nominato all’interno di tale organo. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 23 – Per ogni attività sportiva, con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere costituita una specifica sezione o gruppo, al quale aderiscono tutti i soci interessati alla rispettiva disciplina. Contestualmente alla richiesta di iscrizione, l’interessato specifica il/i gruppo/i al/i quale/i intende aderire; successivamente, nel corso dell’esercizio sociale, è sempre possibile ampliare i gruppi ai quali aderire.
La direzione di ciascun gruppo e l’organizzazione della relativa attività è affidata ad un Comitato Direttivo composto da due persone, un Direttore di Sezione ed un Segretario di Sezione. I componenti di ciascun Comitato sono eletti dall’Assemblea dei soci aderenti alla relativa sezione; la nomina è operativa dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’elezione del Comitato Direttivo di ogni sezione avviene con le medesime forme previste per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il gruppo è gestito in modo autonomo dal relativo Comitato Direttivo nei limiti delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. A tal fine il Comitato deve, a titolo esemplificativo:
a) attenersi allo Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell’attività sezionale, che dovranno essere sottoposti all’esame del Consiglio Direttivo e poi approvati dall’Assemblea dei soci in quanto costituenti parte integrante dei bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione;
c) predisporre il programma annuale dell’attività sezionale, che dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo;
d) gestire il programma annuale sezionale ed il relativo bilancio preventivo come sopra approvati;
e) sottoporre al Consiglio Direttivo tutte le questioni che esulano dalla mera gestione autonoma dell’attività sezionale in conformità alle direttive già impartite dal Consiglio Direttivo e che riguardano rapporti con soggetti terzi ovvero che investono l’immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell’Associazione;
f) far rispettare a tutti i soci le norme emanate dagli enti e/o federazioni alle quali l’Associazione è affiliata per la pratica dell’attività sezionale.
TITOLO VII: SCIOGLIMENTO – NORMA FINALE
Art. 24 - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti od Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662.
Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
LATINA Lì 29 Luglio 2008 |